Diritto di Famiglia
Genitore non collocatario: diritti, responsabilità e tutela del rapporto con i figli
Genitore non collocatario: frequentazione, informazioni, decisioni importanti, mantenimento e strumenti di tutela (art. 337-ter c.c.; art. 473-bis.39 c.p.c.).
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Genitore non collocatario: diritti, responsabilità e tutela del rapporto con i figli
Il collocamento prevalente del figlio presso uno dei genitori descrive il luogo nel quale il minore trascorre ordinariamente la maggior parte del tempo. Non identifica, da solo, il titolare esclusivo della responsabilità genitoriale e non trasforma l’altro genitore in una figura marginale. L’espressione «genitore non collocatario» ha quindi un significato prevalentemente organizzativo: indica il genitore presso il quale il figlio non ha la residenza o la permanenza prevalente, ma che continua a essere parte della sua vita, delle sue decisioni e del suo percorso di crescita secondo quanto previsto dalla legge e dai provvedimenti applicabili. Questa pagina si occupa di che cosa spetta e di che cosa è richiesto a questo genitore, e di quali strumenti esistono quando il rapporto con i figli viene compromesso.
Collocamento e responsabilità genitoriale
È necessario distinguere tre piani che nella pratica vengono spesso sovrapposti: affidamento, responsabilità genitoriale e collocamento. L’affidamento riguarda il modo in cui viene organizzato l’esercizio della responsabilità genitoriale; la responsabilità genitoriale riguarda i compiti e le decisioni relative alla cura, all’educazione, all’istruzione e alla salute del figlio; il collocamento riguarda invece la sua permanenza abituale o prevalente presso uno dei genitori. Da questa distinzione deriva una conseguenza importante: il collocamento prevalente non equivale automaticamente all’affidamento esclusivo.
Va precisato anche un aspetto terminologico. Il termine «collocamento» appartiene soprattutto alla prassi dei tribunali e al linguaggio degli addetti ai lavori. L’articolo 337-ter del Codice civile, al secondo comma, parla piuttosto di affidamento dei figli e attribuisce al giudice il compito di determinare i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando la misura e il modo con cui ciascuno deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione. Ne segue che i diritti del genitore non collocatario non dipendono dall’etichetta usata, ma dal contenuto del provvedimento e dai principi che lo governano.
Il primo comma dell’articolo 337-ter pone al centro il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La regola non attribuisce un potere assoluto al genitore presso il quale il figlio è collocato e non consente all’altro genitore di pretendere tempi identici in ogni situazione. Impone piuttosto che l’organizzazione concreta sia costruita nell’interesse morale e materiale del minore, che il secondo comma indica come unico riferimento dei provvedimenti relativi alla prole. Le disposizioni del capo, ai sensi dell’articolo 337-bis, si applicano in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento e nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.
Se l’affidamento è esclusivo: che cosa resta all’altro genitore
La regola generale dell’articolo 316 del Codice civile è che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, esercitata di comune accordo, e che i genitori stabiliscono di comune accordo la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione e alla sua educazione. Anche l’articolo 337-ter, al terzo comma, prevede che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori. Il fatto che il figlio viva prevalentemente con l’altro genitore non cambia, di per sé, questo assetto.
L’affidamento a un solo genitore è invece un’eccezione e richiede, secondo l’articolo 337-quater, un provvedimento motivato che ritenga contrario all’interesse del minore l’affidamento all’altro. Anche in questo caso la posizione del genitore non affidatario non scompare: salvo diversa disposizione, le decisioni di maggiore interesse per i figli restano adottate da entrambi, e il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione dei figli, potendo rivolgersi al giudice se ritiene che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il loro interesse. Sul piano più generale, l’articolo 316 stabilisce che il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio. In entrambi i casi, quindi, il genitore che non ospita il figlio in via prevalente mantiene strumenti giuridici propri: la partecipazione alle scelte importanti, il controllo sull’andamento dell’istruzione e dell’educazione e la possibilità di rivolgersi al giudice.
Il diritto alla frequentazione non è un privilegio dell’adulto
Il calendario di frequentazione deve essere idoneo a conservare una relazione reale e significativa. Nei provvedimenti e negli accordi si trovano di frequente permanenze infrasettimanali con o senza pernottamento, fine settimana alternati, una ripartizione dei periodi di vacanza estiva, un’alternanza delle festività principali e modalità di comunicazione a distanza, come telefonate o videochiamate. Non esiste però un calendario valido per tutte le famiglie: età del figlio, scuola, distanza tra le abitazioni, impegni sportivi, condizioni di salute, abitudini consolidate e capacità organizzative dei genitori possono incidere sulla soluzione più adeguata. Con un bambino molto piccolo, per esempio, incontri più brevi e ravvicinati possono rispondere meglio alle sue esigenze rispetto a lunghe permanenze; con un adolescente conta molto il rispetto della sua vita scolastica e relazionale.
Per consentire al giudice di conoscere la vita quotidiana dei figli, nei procedimenti relativi ai minori l’articolo 473-bis.12 del Codice di procedura civile prevede che al ricorso sia allegato un piano genitoriale, che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. Per il genitore non collocatario questo documento è un’occasione concreta: consente di proporre un calendario ancorato alle abitudini reali del figlio, e non soltanto al desiderio di avere più tempo con lui.
Il diritto alla frequentazione viene spesso descritto come diritto del genitore, ma la prospettiva corretta è quella del figlio. Il minore ha diritto a non perdere il rapporto con entrambi i genitori, salvo che la frequentazione sia contraria al suo interesse. Per questo il genitore non collocatario deve considerare il tempo con il figlio anche come un impegno nei confronti di lui, e il genitore collocatario non può usare gli incontri come strumento di pressione o di ricompensa. Entrambi devono contribuire a rendere possibile una relazione serena, senza coinvolgere il figlio nel conflitto.
Le modalità stabilite da un accordo di cui il giudice abbia preso atto o da un provvedimento giudiziale devono essere rispettate. Se cambiano le esigenze del minore o sopraggiungono fatti nuovi, la soluzione corretta non è l’autotutela: occorre documentare le difficoltà, tentare una comunicazione responsabile e, quando necessario, chiedere una modifica al giudice competente. L’articolo 337-quinquies riconosce ai genitori il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e le eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo al mantenimento. La reiterata inosservanza degli accordi, al contrario, può aggravare il conflitto e rendere necessaria una verifica giudiziale più ampia.
Informazioni su scuola, salute ed educazione
Il genitore non collocatario deve poter conoscere le informazioni rilevanti sulla vita del figlio. L’esercizio della responsabilità genitoriale non si esaurisce nelle ore trascorse insieme: comprende la possibilità di seguire il percorso scolastico, sanitario ed educativo e di partecipare alle decisioni che richiedono il coinvolgimento di entrambi. Le informazioni devono essere concrete e tempestive, non comunicate soltanto quando l’evento si è già verificato o quando la decisione è ormai irreversibile.
La comunicazione deve riguardare, in relazione al caso concreto, colloqui e valutazioni scolastiche, riunioni con gli insegnanti, visite e terapie, interventi sanitari, attività sportive e altri aspetti significativi della crescita. Nella pratica il modo più semplice per evitare contrasti è concordare, anche nell’accordo di separazione o nel ricorso, che entrambi i genitori siano indicati come riferimenti presso la scuola, il pediatra e le società sportive, e che i documenti principali, come le pagelle, le prescrizioni e i certificati, vengano condivisi senza che l’altro debba chiederli ogni volta. Questo non significa che ogni scelta quotidiana richieda una consultazione formale: l’articolo 337-ter, al terzo comma, prevede che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice possa stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Diverso è il caso delle decisioni di maggiore interesse, per le quali la legge prevede l’accordo dei genitori.
L’informazione deve restare pertinente e rispettosa della riservatezza. Il genitore non collocatario non ha un diritto di controllo illimitato sulla vita privata dell’altro genitore e non può trasformare la richiesta di notizie in un’indagine sulla sua persona. Allo stesso modo, il genitore collocatario non può schermare informazioni riguardanti il figlio con la sola motivazione che il minore vive prevalentemente presso di lui. Il criterio è l’interesse del figlio, non la rivendicazione di un potere tra adulti.
Le decisioni di maggiore interesse
L’articolo 337-ter indica tra le decisioni di maggiore interesse quelle relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore. Quando la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi, queste scelte devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Il genitore non collocatario non è quindi un semplice destinatario di comunicazioni: partecipa, con l’altro, alla formazione della decisione.
La consultazione deve avvenire prima che la scelta venga attuata, quando ciò sia concretamente possibile. Un consenso informato richiede di conoscere l’alternativa proposta, le sue ragioni e le conseguenze prevedibili. Non ogni divergenza equivale però a un veto. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice (articolo 337-ter, terzo comma); nella disciplina generale dell’articolo 316, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all’istituto scolastico del figlio minorenne, ciascun genitore può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio che abbia compiuto dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento, tenta una soluzione concordata e, se non è possibile, adotta quella che ritiene più adeguata all’interesse del figlio. La responsabilità condivisa non impone l’unanimità su ogni dettaglio, ma vieta che uno dei genitori escluda sistematicamente l’altro dalle decisioni sostanziali.
Il trasferimento di residenza merita particolare attenzione quando incide sui tempi di frequentazione, sulla scuola o sulla possibilità concreta di mantenere il rapporto con l’altro genitore. La residenza abituale del minore rientra espressamente tra le decisioni da assumere di comune accordo, e la residenza anagrafica non esaurisce la questione: conta l’impatto effettivo sull’organizzazione del minore e sulla relazione con entrambi i genitori. Ogni valutazione deve essere condotta sul caso concreto, evitando sia l’idea che il trasferimento sia sempre vietato sia quella opposta secondo cui sia sempre libero da conseguenze.
Scuola, attività sportive e scelte sanitarie
L’inserimento in una nuova scuola, il cambio di istituto, la scelta di un percorso educativo particolare o l’iscrizione a un’attività sportiva agonistica possono richiedere una valutazione condivisa quando incidono in modo significativo sulla vita del figlio. La decisione non deve essere presa per creare ostacoli alla frequentazione dell’altro genitore o per occupare unilateralmente i tempi che erano destinati alla relazione con lui. D’altra parte, la partecipazione ad attività utili alla crescita non può essere impedita senza una ragione concreta soltanto perché il genitore proponente non è quello collocatario.
In materia sanitaria occorre distinguere le urgenze e gli atti quotidiani dalle decisioni programmate o di particolare rilevanza. In caso di emergenza, il genitore presente deve adottare le iniziative necessarie e informare l’altro appena possibile. Per visite specialistiche, terapie non urgenti, interventi programmati e percorsi di cura, la condivisione delle informazioni e delle decisioni è parte della responsabilità genitoriale comune, nei limiti stabiliti dal provvedimento e dalle esigenze del minore.
Anche la scelta delle attività del tempo libero deve essere compatibile con l’età del figlio, con le sue attitudini e con l’equilibrio complessivo della settimana. Il genitore non collocatario non può riempire ogni incontro di impegni senza considerare il bisogno di riposo e di continuità; il genitore collocatario non può programmare ogni pomeriggio impedendo di fatto gli incontri. La responsabilità richiede coordinamento, non competizione.
La casa familiare e la comunicazione della nuova residenza
Quando il genitore non collocatario è anche quello che ha lasciato l’abitazione, la questione della casa familiare incide direttamente sulla sua vita. L’articolo 337-sexies stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, e che dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Per il genitore non assegnatario ciò significa che la perdita del godimento dell’immobile non è priva di rilievo economico e deve essere valutata insieme agli altri elementi del contributo al mantenimento, mentre l’assegnazione non è un premio al genitore collocatario ma uno strumento di tutela dell’ambiente di vita del minore.
La stessa norma prevede che il diritto al godimento venga meno nel caso in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, e che il provvedimento di assegnazione e quello di revoca siano trascrivibili e opponibili a terzi. Questi aspetti incidono sulla posizione del genitore non assegnatario, ma la loro applicazione al caso concreto richiede una verifica specifica del provvedimento e dei fatti, e non può essere affidata a soluzioni improvvisate come il rientro non autorizzato nell’immobile.
Un obbligo spesso sottovalutato riguarda entrambi i genitori. Secondo il secondo comma dell’articolo 337-sexies, in presenza di figli minori ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto. Per il genitore non collocatario che cambia città o abitazione si tratta di un adempimento concreto, che tutela la regolarità degli incontri e delle comunicazioni; lo stesso vale, a parti invertite, per il genitore collocatario che si trasferisce.
Il mantenimento e le spese per i figli
Il genitore non collocatario conserva l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, così come lo conserva l’altro genitore. L’articolo 316-bis stabilisce che i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L’articolo 337-ter, al quarto comma, precisa che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
L’assegno, quando è disposto, va determinato considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. I tempi di permanenza sono dunque uno dei parametri, ma non l’unico, e il contributo non si calcola scalando in modo automatico le spese sostenute nei giorni in cui il figlio è presso di sé. Allo stesso tempo è corretto riconoscere che chi ospita il figlio per periodi significativi sostiene direttamente costi di vitto, alloggio e organizzazione, e che questo elemento può essere valorizzato dal giudice e nell’accordo tra i genitori. La norma dà rilievo anche agli accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, per esempio sulla ripartizione di specifiche voci di spesa.
Sul piano pratico l’assegno si adegua automaticamente agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice (articolo 337-ter, quinto comma). Se le informazioni economiche fornite dai genitori non risultano sufficientemente documentate, il giudice dispone, ai sensi del sesto comma, un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. Ne deriva un’indicazione utile per chi è chiamato a contribuire: la trasparenza e la documentazione completa della propria situazione sono nel suo interesse, perché una ricostruzione incompleta può produrre accertamenti e valutazioni meno favorevoli. Lo stesso vale per chi chiede l’assegno.
Quando il contributo non viene versato, l’articolo 316-bis offre uno strumento specifico. In caso di inadempimento, il presidente del tribunale o il giudice da lui designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente e assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati e al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, e le parti e il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. Per le gravi inadempienze, anche di natura economica, opera inoltre l’articolo 473-bis.39 del Codice di procedura civile, esaminato più avanti, e nei casi previsti dalla legge può assumere rilievo anche l’articolo 570-bis del Codice penale, che rinvia alle pene dell’articolo 570 per chi si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio o viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. La rilevanza penale va valutata sempre sul caso concreto.
Per i figli maggiorenni non indipendenti economicamente l’articolo 337-septies prevede che il giudice, valutate le circostanze, possa disporre il pagamento di un assegno periodico, salvo diversa determinazione versato direttamente all’avente diritto, e che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applichino integralmente le disposizioni previste in favore dei minori. Per il genitore non collocatario ciò significa che il raggiungimento della maggiore età non fa venire meno in modo automatico la questione del contributo: la sua permanenza o cessazione dipende dalla valutazione delle circostanze, e in particolare dell’indipendenza economica del figlio, da compiere caso per caso.
Le spese straordinarie richiedono chiarezza e cooperazione. Il Codice civile non le elenca: la loro disciplina nasce dall’accordo dei genitori o dal provvedimento del giudice, ed è quindi nel testo di quell’atto che occorre cercare quali spese necessitino di preventiva consultazione, quali possano essere affrontate in urgenza e come debbano essere documentate e ripartite. La contestazione di una spesa non dovrebbe diventare un modo per interrompere il rapporto con il figlio, così come la richiesta di rimborso non autorizza a sostenere costi non pertinenti o non concordati quando il consenso era necessario.
Il mancato pagamento del mantenimento e l’ostacolo alla frequentazione sono condotte diverse, che non possono essere usate l’una come risposta automatica all’altra. Il genitore collocatario non può sospendere gli incontri perché l’altro è inadempiente economicamente, e il genitore non collocatario non può sospendere il contributo perché gli incontri sono stati difficili, salvo i provvedimenti dell’autorità competente. Ogni problema deve essere affrontato con lo strumento giuridico corrispondente.
Quando la frequentazione viene ostacolata
Un singolo cambio di programma non dimostra necessariamente un ostacolo illecito. Malattia del figlio, esigenze scolastiche, emergenze familiari o impegni imprevedibili possono rendere necessario modificare un incontro. Il problema si pone quando le cancellazioni sono frequenti, le informazioni vengono omesse, il figlio viene coinvolto nel rifiuto o il calendario viene svuotato nella pratica senza una ragione collegata al suo interesse.
Prima di avviare un conflitto giudiziario può essere utile una comunicazione scritta, breve e non aggressiva, nella quale siano indicati l’accordo esistente, l’episodio concreto e la proposta di recupero. Devono essere conservate le comunicazioni complete, con date e orari, senza manipolare schermate o diffondere il contenuto a persone estranee. La documentazione serve a ricostruire un andamento, non a trasformare il minore in un testimone del conflitto.
Se il problema è sistematico, il Codice di procedura civile offre strumenti specifici. L’articolo 473-bis.38 disciplina l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore e la soluzione delle controversie sull’esercizio della responsabilità genitoriale: se pende un procedimento sulla titolarità o sull’esercizio della responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso, in composizione monocratica; se non pende alcun procedimento è competente il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare, o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11. Dopo il ricorso, il giudice sente i genitori e le altre persone indicate dalla norma, tenta la conciliazione e, in difetto, pronuncia ordinanza con cui determina le modalità dell’attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all’interesse superiore del minore. Se nel corso dell’attuazione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere anche verbalmente provvedimenti temporanei. L’uso della forza pubblica può essere autorizzato con provvedimento motivato soltanto se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore. L’ordinanza è opponibile nelle forme dell’articolo 473-bis.12 entro dieci giorni.
L’articolo 473-bis.39 del Codice di procedura civile, che ha sostituito il previgente articolo 709-ter, ormai abrogato, si occupa delle gravi inadempienze, anche di natura economica, e degli atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale. In questi casi il giudice del procedimento in corso può anche d’ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente, individuare ai sensi dell’articolo 614-bis la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento, e condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 5.000 euro. Il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del minore. Se non pende un procedimento, la domanda si propone nelle forme dell’articolo 473-bis.12.
Non è corretto promettere che ogni ricorso conduca alla modifica dell’affidamento o a una sanzione: il giudice valuta la condotta complessiva, le ragioni addotte e l’interesse attuale del minore. L’articolo 337-ter, al terzo comma, ricorda inoltre che, qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Per questa ragione ogni contestazione deve essere circostanziata, con date, episodi e riferimenti precisi al provvedimento che si assume violato.
Quando il genitore non collocatario non rispetta gli accordi
La tutela della relazione opera in entrambe le direzioni. Anche il genitore non collocatario deve rispettare orari, restituzioni, comunicazioni e impegni assunti. Ritardi frequenti, rinunce all’ultimo momento, mancata collaborazione con la scuola, riconsegne in orari incompatibili con la scuola del giorno dopo, omessa somministrazione di una terapia prescritta o uso degli incontri per raccogliere informazioni sull’altro genitore possono danneggiare il figlio e rendere più difficile l’organizzazione familiare. Il diritto alla frequentazione comporta responsabilità e affidabilità.
Gli strumenti sopra descritti non sono riservati al solo genitore collocatario: l’articolo 473-bis.39 parla di «genitore inadempiente» e di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, senza distinguere tra chi ospita il figlio in via prevalente e chi lo vede nei tempi stabiliti. Anche il genitore non collocatario che trascura sistematicamente gli obblighi economici, che non rispetta le condizioni dettate sulle decisioni da condividere o che adotta scelte unilaterali di maggiore interesse può quindi essere destinatario di ammonizioni, di misure di coercizione indiretta, di sanzioni e di una revisione delle disposizioni.
Se un genitore non riesce temporaneamente a rispettare il calendario, deve informare l’altro con tempestività e cercare una soluzione che riduca il disagio del minore, per esempio proponendo un recupero in una data precisa. L’assenza occasionale non equivale automaticamente a disinteresse, ma una condotta ripetuta può essere valutata dal giudice insieme alle altre circostanze. L’interesse del figlio richiede continuità reale, non la mera esistenza formale di un calendario.
Il conflitto tra i genitori e l’ascolto del minore
Il figlio non deve essere posto nella condizione di scegliere tra i genitori, riferire messaggi o giustificare le decisioni degli adulti. Un genitore può ascoltare le sue difficoltà senza trasformarle in un’arma processuale; l’altro deve evitare di svalutare ciò che il minore racconta. Il diritto del figlio a mantenere rapporti con entrambi non significa costringerlo a negare paure o disagi, ma impone che tali segnali siano valutati con serietà e senza pressioni.
L’articolo 315-bis del Codice civile riconosce al figlio minore che abbia compiuto dodici anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. La disciplina processuale si trova oggi nell’articolo 473-bis.4 del Codice di procedura civile, che ha preso il posto dell’articolo 336-bis del Codice civile, abrogato dal decreto legislativo n. 149/2022. Il minore è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano e le sue opinioni devono essere tenute in considerazione avuto riguardo all’età e al grado di maturità. Il giudice non procede all’ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest’ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato. Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori sulle condizioni di affidamento, il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario.
L’ascolto non coincide con una delega della decisione al figlio: la responsabilità resta degli adulti e del giudice, che deve considerare l’età, la maturità e il contenuto delle dichiarazioni nel contesto complessivo. Per il genitore non collocatario ciò ha un significato pratico: non è utile né corretto preparare il figlio all’ascolto o chiedergli che cosa abbia detto, perché l’interferenza può compromettere il valore delle sue dichiarazioni e aggravare il conflitto.
Le accuse di condizionamento, rifiuto o manipolazione richiedono prudenza. Non è sufficiente che il minore preferisca una casa o manifesti resistenza a un incontro per stabilire la causa del comportamento. Occorre comprendere se vi siano ragioni concrete, dinamiche familiari, difficoltà del passaggio o comportamenti degli adulti che abbiano contribuito alla situazione. La tutela del figlio viene prima della ricerca di un colpevole.
Gli strumenti per chiedere tutela
Quando il rapporto viene compromesso, la prima esigenza è individuare con precisione il problema: mancata informazione, impedimento agli incontri, disaccordo su una scelta importante, inadempimento economico, trasferimento o difficoltà del minore. Una domanda generica di «rispetto dei diritti» è meno efficace di una ricostruzione ordinata dei fatti e di una richiesta proporzionata. Il giudice deve poter comprendere quale comportamento si contesta e quale soluzione sia concretamente utile al figlio.
La scelta dello strumento dipende dalla situazione. Il disaccordo su una decisione di maggiore interesse si porta davanti al giudice ai sensi degli articoli 316 e 337-ter. La modifica delle condizioni, quando intervengono fatti nuovi o l’organizzazione precedente non risponde più all’interesse del minore, si chiede in base all’articolo 337-quinquies. L’attuazione di un provvedimento già emesso e le inadempienze si trattano con gli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del Codice di procedura civile. Nel procedimento, dopo il tentativo di conciliazione, il giudice può emettere con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti e dei figli (articolo 473-bis.22); quando impone un contributo economico, può farne decorrere l’efficacia dalla domanda, e l’ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Mediazione familiare e accordi tra i genitori possono essere utili se esiste una minima disponibilità al dialogo. L’articolo 473-bis.10 prevede che il giudice possa in ogni momento informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore iscritto nell’elenco previsto, per ricevere informazioni sulle finalità, sui contenuti e sulle modalità del percorso e valutare se intraprenderlo; con il consenso delle parti il giudice può anche rinviare l’adozione dei provvedimenti temporanei per consentire un tentativo di mediazione. L’articolo 337-ter, secondo comma, ricorda che il giudice prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori, se non contrari all’interesse dei figli, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare. La mediazione non sostituisce però la tutela giudiziaria quando il conflitto è grave o il minore è esposto a un rischio.
La documentazione utile comprende provvedimenti e accordi, calendario degli incontri, comunicazioni integrali, certificazioni pertinenti, documenti scolastici e ricevute delle spese. Devono essere evitati accessi abusivi a dispositivi, registrazioni o pubblicazioni non necessarie e il coinvolgimento di persone estranee. La prova deve essere lecita, pertinente e proporzionata alla domanda, nel rispetto della dignità del figlio e dell’altro genitore.
Conclusione: una responsabilità che resta comune
Il genitore non collocatario non perde il ruolo genitoriale per il solo fatto che il figlio vive prevalentemente presso l’altro genitore. Conserva il diritto e il dovere di partecipare alla crescita, di essere informato sulle questioni rilevanti, di contribuire al mantenimento e di mantenere una relazione effettiva, sempre secondo l’interesse concreto del figlio e le regole stabilite. Il genitore collocatario, a sua volta, deve favorire la continuità dei rapporti e rispettare il coinvolgimento dell’altro nelle decisioni di maggiore interesse.
La soluzione non consiste nel contrapporre diritti degli adulti, ma nel costruire un’organizzazione verificabile, sostenibile e rispettosa del minore. Quando l’accordo non è possibile, occorre rivolgersi agli strumenti previsti dall’ordinamento con una ricostruzione precisa e senza iniziative impulsive. Ogni famiglia presenta esigenze diverse e nessuna pagina informativa può sostituire l’esame professionale dei fatti, dei provvedimenti e delle prove disponibili.
Affidamento dei figli: cosa sapere e cosa preparare
In caso di separazione conflittuale, l'affidamento è la questione più delicata. La legge privilegia l'affido condiviso, ma ci sono eccezioni. Ecco come prepararsi.
Artt. 315-bis, 316, 316-bis, 337-bis, 337-ter, 337-quater, 337-quinquies, 337-sexies e 337-septies c.c.; artt. 473-bis.4, 473-bis.10, 473-bis.12, 473-bis.22, 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c. (che ha sostituito l’abrogato art. 709-ter c.p.c.); art. 570-bis c.p.; d.lgs. n. 149/2022.
Contenuto divulgativo; non costituisce consulenza legale individuale. Le modalità di frequentazione e le decisioni sui figli devono essere valutate alla luce del provvedimento vigente e della situazione concreta.
Avv. Giuseppe Cuomo – Patrocinante in Cassazione · Pubblicato il