Diritto di Famiglia

Convivenza di fatto: diritti, contratto di convivenza e tutele dopo la legge Cirinnà

Convivenza di fatto secondo la L. 76/2016: requisiti, contratto di convivenza, diritti in ospedale, casa comune, alimenti alla fine del rapporto e limiti in materia successoria.

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Convivenza di fatto: diritti, contratto di convivenza e tutele dopo la legge Cirinnà

Sempre più coppie scelgono di costruire un progetto di vita comune senza sposarsi. Il legislatore ha preso atto di questa realtà con la legge 20 maggio 2016, n. 76, nota come legge Cirinnà, che ha dato una disciplina specifica alle convivenze di fatto. Non si tratta di un’equiparazione al matrimonio: il riconoscimento è calibrato e attribuisce ai conviventi alcuni diritti e doveri, non tutti quelli dei coniugi. Conoscere con precisione che cosa la legge prevede, e che cosa invece non prevede, è il primo passo per tutelarsi.

Chi sono i conviventi di fatto

Secondo l’art. 1, comma 36, della legge sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Per accertare la stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica prevista dal regolamento anagrafico (d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), come stabilisce il comma 37. La residenza comune dichiarata all’anagrafe è dunque un elemento di prova importante.

Il contratto di convivenza

I conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune con un contratto di convivenza (comma 50). La forma è un requisito essenziale: il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (comma 51). Il professionista deve poi trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe entro dieci giorni (comma 52).

Il contratto può contenere l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, e il regime patrimoniale della comunione dei beni (comma 53). Il regime scelto può essere modificato in qualunque momento durante la convivenza, con le stesse forme (comma 54). Il contratto si risolve per accordo delle parti, per recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno di essi e un terzo, e per la morte di uno dei contraenti (comma 59). Se era stata scelta la comunione dei beni, la risoluzione ne determina lo scioglimento (comma 60).

Senza un contratto, i conviventi non hanno un regime patrimoniale comune e ciascuno resta titolare dei beni che acquista a proprio nome. Per questo l’accordo scritto è lo strumento più utile per chi vuole regolare in anticipo spese, titolarità dei beni e conseguenze della fine del rapporto.

Salute, assistenza e informazioni mediche

In caso di malattia o ricovero i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza, pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari (comma 39).

Per le decisioni sanitarie occorre però un passaggio ulteriore. Ciascun convivente può designare l’altro come proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, e in caso di morte per la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (comma 40). La designazione è fatta in forma scritta e autografa oppure, se non è possibile redigerla, alla presenza di un testimone (comma 41). Non basta, quindi, convivere: la facoltà di rappresentare il partner nelle scelte di cura nasce dalla designazione.

La casa di comune residenza

In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per due anni, o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre cinque anni. Se nella casa vivono figli minori o disabili del convivente superstite, il periodo non può essere inferiore a tre anni. La norma fa salvo l’art. 337-sexies del codice civile (comma 42). Il diritto viene meno se il convivente cessa di abitare stabilmente nella casa o in caso di matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto (comma 43).

La legge prevede inoltre che, in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto possa succedergli nel contratto (comma 44). Questa tutela riguarda la morte del proprietario e le vicende della locazione: non crea un diritto automatico a restare nella casa quando la convivenza finisce per rottura del rapporto. Quando ci sono figli, il godimento della casa familiare è regolato dall’art. 337-sexies del codice civile, che tiene conto in via prioritaria dell’interesse dei figli, anche in caso di figli nati fuori del matrimonio.

Successione: tutele limitate

Sul piano successorio le tutele restano più limitate rispetto a quelle del coniuge. Nella successione legittima l’eredità si devolve, secondo l’art. 565 del codice civile, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato: il convivente di fatto non è tra i successibili. Senza un testamento, quindi, il convivente superstite non eredita. Se si vuole proteggerlo, occorre pianificare, per esempio con un testamento, tenendo conto dei limiti posti a tutela dei legittimari.

Quando la convivenza finisce

Alla cessazione della convivenza non sorge un obbligo di mantenimento come quello tra coniugi. La legge prevede, però, che il giudice stabilisca il diritto del convivente di ricevere dall’altro gli alimenti, se versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento; gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza (comma 65). Gli alimenti hanno una funzione di sostegno essenziale, più ristretta del mantenimento: la valutazione dipende dal caso concreto, dalla durata del rapporto e dagli eventuali accordi, a cominciare dal contratto di convivenza.

Scegliere con consapevolezza

La convivenza di fatto offre tutele reali ma parziali. Chi sceglie questa forma di vita comune farebbe bene a informarsi, a formalizzare gli aspetti patrimoniali con un contratto, a valutare la designazione per le decisioni sanitarie e a pianificare gli aspetti successori. Sono passaggi semplici, che evitano dubbi e conflitti proprio nei momenti più delicati.

Convivenza di fatto: diritti, tutele e contratto di convivenza

La legge n. 76/2016 riconosce alcune tutele ai conviventi di fatto, ma non equipara la convivenza al matrimonio. Questa checklist ti aiuta a verificare requisiti, diritti e strumenti disponibili.

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Riferimenti normativi

legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, commi 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60 e 65; d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; artt. 337-sexies e 565 codice civile.

Contenuto divulgativo; non costituisce consulenza legale individuale. Ogni situazione di convivenza richiede una valutazione specifica.

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Avv. Giuseppe Cuomo – Patrocinante in Cassazione · Pubblicato il