Diritto di Famiglia

Regime Patrimoniale della Famiglia

Comunione legale, separazione dei beni e comunione convenzionale: differenze, effetti sui debiti e modifica del regime. Video dell’Avv. Giuseppe Cuomo.

Video divulgativo
Regime Patrimoniale della Famiglia

Il regime patrimoniale della famiglia è l’insieme delle regole che stabiliscono a chi appartengono i beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio, come vengono amministrati e come rispondono dei debiti. Il Codice civile prevede la comunione legale, che si applica se i coniugi non scelgono diversamente, la separazione dei beni e la possibilità di modificare le regole della comunione attraverso una convenzione matrimoniale.

La comunione legale

Secondo l’articolo 159 del Codice civile, in mancanza di una diversa convenzione, il regime dei coniugi è la comunione dei beni. L’articolo 177 stabilisce che formano oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, ad esclusione dei beni personali. Rientrano nella comunione anche i frutti dei beni propri e i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge, ma solo se, allo scioglimento della comunione, non sono stati consumati.

I beni personali

L’articolo 179 elenca i beni che restano personali del coniuge: quelli di cui era proprietario prima del matrimonio, quelli acquisiti dopo per donazione o successione (salvo diversa disposizione dell’atto), quelli di uso strettamente personale, quelli che servono all’esercizio della professione e quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno. Restano personali anche i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto.

L’amministrazione dei beni comuni

Per l’articolo 180 l’amministrazione dei beni della comunione spetta disgiuntamente a ciascun coniuge, mentre gli atti di straordinaria amministrazione spettano congiuntamente a entrambi. Se un atto relativo a beni immobili o mobili registrati è compiuto senza il necessario consenso dell’altro coniuge, l’articolo 184 consente a quest’ultimo di chiederne l’annullamento nei termini previsti dalla legge.

La separazione dei beni

Con la separazione dei beni, disciplinata dagli articoli 215 e seguenti, ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni che acquista durante il matrimonio. Un bene acquistato insieme appartiene invece a entrambi in comproprietà. Per l’articolo 219, il bene di cui nessuno dei due può provare la proprietà esclusiva si considera di proprietà indivisa, per pari quota, di entrambi. La scelta può essere fatta con una convenzione matrimoniale oppure, come prevede l’articolo 162, con una dichiarazione resa nell’atto di celebrazione del matrimonio.

La comunione convenzionale

L’articolo 210 permette ai coniugi di modificare con una convenzione le regole della comunione legale, entro limiti precisi. La norma esclude, ad esempio, che possano entrare nella comunione convenzionale i beni di uso strettamente personale, quelli destinati alla professione e quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno.

Convenzioni matrimoniali e modifica del regime

Secondo l’articolo 162 le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico, a pena di nullità, e possono essere concluse in qualsiasi momento, anche dopo il matrimonio. Il regime scelto non è opponibile ai terzi se la convenzione non risulta annotata a margine dell’atto di matrimonio.

Debiti e creditori

Il regime patrimoniale scelto non rende da solo i beni della famiglia immuni dalle pretese dei creditori. L’articolo 2740 del Codice civile stabilisce che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Nella comunione legale l’articolo 186 indica le obbligazioni che gravano sui beni comuni, tra cui quelle contratte dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia.

Gli articoli 189 e 190 regolano la responsabilità sussidiaria: i beni comuni rispondono, nei limiti previsti, delle obbligazioni assunte da un solo coniuge senza il necessario consenso dell’altro per atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, e, se i beni comuni non bastano, i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascun coniuge nella misura della metà del credito.

Scioglimento della comunione

L’articolo 191 indica i casi in cui la comunione legale si scioglie, tra cui l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione personale, il mutamento convenzionale del regime e la separazione giudiziale dei beni. Quest’ultima può essere chiesta al giudice nei casi previsti dall’articolo 193, tra cui l’interdizione o l’inabilitazione di uno dei coniugi e la cattiva amministrazione della comunione.

Come scegliere il regime

La scelta tra comunione e separazione dei beni dipende dalla situazione patrimoniale dei coniugi, dalle attività svolte, dagli eventuali debiti e dalle esigenze della famiglia. Incidendo sulla titolarità dei beni e sui rapporti con i terzi, richiede una valutazione dei documenti e dei fatti del caso concreto.

Regime patrimoniale dei coniugi: comunione o separazione dei beni

Il regime patrimoniale decide a chi appartengono i beni acquistati durante il matrimonio. Questa checklist ti aiuta a verificare il regime applicabile e a preparare un'eventuale modifica.

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Riferimenti normativi

Artt. 159, 162, 177, 179, 180, 184, 186, 189, 190, 191, 193, 210, 215, 219 e 2740 c.c.

Contenuto divulgativo, non sostitutivo di una consulenza legale individuale.

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Avv. Giuseppe Cuomo – Patrocinante in Cassazione · Pubblicato il