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diritto-famiglia · Avanzata

Fondo patrimoniale: costituzione, effetti e limiti

Cosa verificare prima di destinare beni ai bisogni della famiglia

Il fondo patrimoniale vincola beni ai bisogni della famiglia, ma non è uno scudo assoluto contro i creditori. Questa checklist ordina i controlli da fare prima di costituirlo.

Tempo stimato: 1 orafondo patrimonialefamigliapatrimoniocreditorinotaio
  1. Chiarisci la finalità: destinare determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia
    Il fondo può essere costituito da uno o da entrambi i coniugi, per atto pubblico, oppure da un terzo, anche per testamento (art. 167 c.c.); può essere costituito anche durante il matrimonio
  2. Individua i beni da conferire
    Possono essere destinati immobili, mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito; i titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo (art. 167 c.c.)
  3. Raccogli i documenti: atto di matrimonio, titoli di provenienza dei beni, visure catastali e ipotecarie
  4. Verifica la situazione debitoria presente e prevedibile, anche professionale o d'impresa
    L'esecuzione sui beni del fondo non è ammessa per debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.)
  5. Valuta il rischio di azione revocatoria o di esecuzione diretta sui beni conferiti
    L'atto può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori in presenza dei presupposti dell'art. 2901 c.c.; per gli atti a titolo gratuito vedi anche l'art. 2929-bis c.c. sull'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità
  6. Stipula l'atto con il notaio nella forma dell'atto pubblico
    I coniugi costituiscono il fondo per atto pubblico; se lo costituisce un terzo per atto tra vivi, il fondo si perfeziona con l'accettazione dei coniugi, che può avvenire con atto pubblico posteriore (art. 167 c.c.)
  7. Verifica con il notaio l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e, per gli immobili, la trascrizione
    Senza annotazione a margine dell'atto di matrimonio le convenzioni matrimoniali non sono opponibili ai terzi (art. 162, quarto comma, c.c.); la costituzione del fondo avente ad oggetto immobili deve essere trascritta (art. 2647 c.c.)
  8. Conosci le regole di gestione dei beni del fondo
    La proprietà spetta ad entrambi i coniugi, salvo diversa previsione dell'atto, e l'amministrazione segue le norme sulla comunione legale (art. 168 c.c.); salvo diversa previsione dell'atto di costituzione, per alienare, ipotecare o dare in pegno i beni servono il consenso di entrambi i coniugi e, con figli minori, l'autorizzazione del giudice, nei soli casi di necessità o utilità evidente (art. 169 c.c.)
  9. Verifica la durata e la cessazione del fondo
    Il fondo cessa con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; con figli minori dura fino alla maggiore età dell'ultimo e il giudice può dettare norme per l'amministrazione e attribuire ai figli una quota dei beni; senza figli si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale (art. 171 c.c.)
  10. Valuta con notaio e commercialista gli aspetti fiscali e il costo dell'operazione prima di firmare
Checklist autonoma di orientamento operativo. Non sostituisce la valutazione di un professionista sul caso concreto.