Fondo patrimoniale: costituzione, effetti e limiti
Cosa verificare prima di destinare beni ai bisogni della famiglia
Il fondo patrimoniale vincola beni ai bisogni della famiglia, ma non è uno scudo assoluto contro i creditori. Questa checklist ordina i controlli da fare prima di costituirlo.
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- Chiarisci la finalità: destinare determinati beni a far fronte ai bisogni della famigliaIl fondo può essere costituito da uno o da entrambi i coniugi, per atto pubblico, oppure da un terzo, anche per testamento (art. 167 c.c.); può essere costituito anche durante il matrimonio
- Individua i beni da conferirePossono essere destinati immobili, mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito; i titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo (art. 167 c.c.)
- Raccogli i documenti: atto di matrimonio, titoli di provenienza dei beni, visure catastali e ipotecarie
- Verifica la situazione debitoria presente e prevedibile, anche professionale o d'impresaL'esecuzione sui beni del fondo non è ammessa per debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.)
- Valuta il rischio di azione revocatoria o di esecuzione diretta sui beni conferitiL'atto può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori in presenza dei presupposti dell'art. 2901 c.c.; per gli atti a titolo gratuito vedi anche l'art. 2929-bis c.c. sull'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità
- Stipula l'atto con il notaio nella forma dell'atto pubblicoI coniugi costituiscono il fondo per atto pubblico; se lo costituisce un terzo per atto tra vivi, il fondo si perfeziona con l'accettazione dei coniugi, che può avvenire con atto pubblico posteriore (art. 167 c.c.)
- Verifica con il notaio l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e, per gli immobili, la trascrizioneSenza annotazione a margine dell'atto di matrimonio le convenzioni matrimoniali non sono opponibili ai terzi (art. 162, quarto comma, c.c.); la costituzione del fondo avente ad oggetto immobili deve essere trascritta (art. 2647 c.c.)
- Conosci le regole di gestione dei beni del fondoLa proprietà spetta ad entrambi i coniugi, salvo diversa previsione dell'atto, e l'amministrazione segue le norme sulla comunione legale (art. 168 c.c.); salvo diversa previsione dell'atto di costituzione, per alienare, ipotecare o dare in pegno i beni servono il consenso di entrambi i coniugi e, con figli minori, l'autorizzazione del giudice, nei soli casi di necessità o utilità evidente (art. 169 c.c.)
- Verifica la durata e la cessazione del fondoIl fondo cessa con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; con figli minori dura fino alla maggiore età dell'ultimo e il giudice può dettare norme per l'amministrazione e attribuire ai figli una quota dei beni; senza figli si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale (art. 171 c.c.)
- Valuta con notaio e commercialista gli aspetti fiscali e il costo dell'operazione prima di firmare