Responsabilità Medica

Responsabilità professionale medica: sicurezza delle cure e tutela del paziente nella legge Gelli-Bianco

Responsabilità medica secondo la L. 24/2017: sicurezza delle cure, responsabilità civile e penale, conciliazione obbligatoria, rivalsa e azione diretta.

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Responsabilità professionale medica: sicurezza delle cure e tutela del paziente nella legge Gelli-Bianco

La responsabilità professionale medica è un tema particolarmente delicato, perché riguarda il rapporto tra attività sanitaria, sicurezza delle cure e tutela della persona assistita. Quando un trattamento non dà l’esito sperato, il paziente si chiede se vi sia una responsabilità e verso chi agire. La risposta richiede un esame accurato dei fatti e la conoscenza della disciplina introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco), in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie.

La sicurezza delle cure come parte del diritto alla salute

L’art. 1 della legge stabilisce che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività. Essa si realizza anche attraverso l’insieme delle attività dirette alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione delle prestazioni sanitarie, e attraverso un uso appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. A tale prevenzione concorre tutto il personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private.

La qualità delle cure non dipende quindi solo dal singolo professionista, ma anche dall’organizzazione in cui lavora: prevenire gli errori, analizzare gli eventi avversi e migliorare i processi sono parte della sicurezza delle cure.

Un esito sfavorevole non basta

Quando si verifica un danno in ambito sanitario, non è sufficiente constatare che il risultato sia stato diverso da quello atteso. La medicina non garantisce la guarigione: obbliga a prestare cure appropriate. Occorre quindi esaminare in concreto la condotta del professionista, le circostanze del caso, le conoscenze scientifiche disponibili al momento dell’intervento e il rapporto tra l’eventuale errore e il danno lamentato.

Un riferimento essenziale è l’art. 5 della legge. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’eseguire prestazioni con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi della stessa legge. In mancanza di tali raccomandazioni si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. Le linee guida non sono uno schema meccanico: vanno adattate al singolo paziente.

La responsabilità civile: struttura e professionista

L’art. 7 distingue due posizioni. La struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, che per adempiere la propria obbligazione si avvale dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti della struttura, risponde delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice civile, cioè a titolo contrattuale. La regola vale anche per la libera professione intramuraria, la sperimentazione clinica, le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale e la telemedicina.

L’esercente la professione sanitaria risponde invece del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, quindi a titolo extracontrattuale, salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente. Questa differenza non è formale: secondo l’orientamento consolidato incide sulla ripartizione dell’onere della prova e sul termine di prescrizione, che è in genere di dieci anni nei confronti della struttura e di cinque anni nei confronti del singolo sanitario.

Nel determinare il risarcimento il giudice tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria alla luce dell’art. 5 della legge e dell’art. 590-sexies del codice penale. Il danno è liquidato sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, integrate ove necessario.

La responsabilità penale

Sul piano penale la legge ha introdotto l’art. 590-sexies del codice penale. Se i fatti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, previsti dagli artt. 589 e 590, sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene previste da quelle norme, salvo quanto stabilito dal secondo comma. Il secondo comma prevede che, se l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, nel 2018, ne hanno precisato la portata: la causa di non punibilità non opera nei casi di colpa per negligenza o imprudenza, quando l’atto sanitario non è regolato da linee guida o buone pratiche, quando queste sono individuate in modo inadeguato rispetto al caso specifico, né in caso di colpa grave da imperizia nella fase di attuazione delle raccomandazioni. Responsabilità civile e penale restano su piani distinti, con presupposti e conseguenze diversi.

Prima del giudizio: il tentativo di conciliazione

Chi intende agire in giudizio civile per ottenere il risarcimento di un danno da responsabilità sanitaria deve prima proporre il ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, previsto dall’art. 696-bis del codice di procedura civile (art. 8, legge 24/2017). La presentazione del ricorso è condizione di procedibilità della domanda. In alternativa si può esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Se la conciliazione non riesce, o il procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diventa procedibile. La partecipazione è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, che devono formulare l’offerta di risarcimento o comunicare i motivi per cui non la formulano. Chi non partecipa è condannato alle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall’esito del giudizio, e a una pena pecuniaria.

Rivalsa, assicurazione e azione diretta

La struttura che ha risarcito il danno può agire in rivalsa verso il sanitario soltanto in caso di dolo o colpa grave (art. 9). Se il sanitario non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale, la rivalsa è possibile solo dopo il pagamento, a pena di decadenza entro un anno, e la transazione non gli è opponibile.

L’art. 10 impone alle strutture sanitarie e sociosanitarie di avere una copertura assicurativa o analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi, e a ogni esercente la professione sanitaria operante in struttura di stipulare una polizza per colpa grave. In base all’art. 12 il danneggiato può agire direttamente contro l’impresa di assicurazione, entro i limiti delle somme assicurate.

Strumenti di tutela e trasparenza

La legge rafforza anche gli strumenti a disposizione del paziente. Le prestazioni sanitarie delle strutture pubbliche e private sono soggette all’obbligo di trasparenza, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali. La direzione sanitaria fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta; le eventuali integrazioni sono fornite entro il termine massimo di trenta giorni (art. 4). La cartella clinica è spesso il punto di partenza di ogni valutazione.

Ricostruire i fatti con attenzione

Davanti a un possibile danno sanitario non ci si deve fermare a una valutazione superficiale. Occorre ricostruire la vicenda, acquisire la documentazione, far valutare gli aspetti medico-legali da un professionista competente e verificare quali profili di responsabilità emergano e quali strumenti di tutela siano disponibili.

Responsabilità medica: come raccogliere le prove

La responsabilità medica richiede prove tecniche specializzate. Questa checklist ti guida nella raccolta del materiale essenziale prima che si perdano documenti fondamentali.

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Riferimenti normativi

legge 8 marzo 2017, n. 24, artt. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12; artt. 589, 590 e 590-sexies codice penale; artt. 1218, 1228 e 2043 codice civile; art. 696-bis codice di procedura civile; artt. 138 e 139 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209; d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Contenuto divulgativo; non costituisce consulenza legale individuale. Ogni caso di presunta responsabilità sanitaria richiede l’esame della documentazione clinica.

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Avv. Giuseppe Cuomo – Patrocinante in Cassazione · Pubblicato il