Addebito della separazione e condotte online: come valutare e documentare
Fedeltà, chat e social nella crisi coniugale: cosa conta e come conservare le prove
Chat, social e frequentazioni online possono rilevare nella separazione, ma solo a certe condizioni e se le prove sono acquisite in modo lecito. Questa checklist ti guida nella valutazione e nella conservazione dei documenti.
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- Inquadra i doveri reciproci dei coniugiFedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia, coabitazione (art. 143 c.c.)
- Distingui separazione con addebito e senza addebitoIl giudice, pronunciando la separazione, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, in considerazione del comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, secondo comma, c.c.); secondo la giurisprudenza serve un collegamento tra il comportamento e l'intollerabilità della convivenza
- Ricostruisci la cronologia: date dei fatti e momento in cui la crisi è iniziataUn comportamento successivo a una crisi già in atto può avere un peso diverso: la valutazione dipende dal caso concreto
- Conserva solo prove acquisite lecitamente: conversazioni e contenuti a cui hai accesso legittimoLe riproduzioni informatiche formano piena prova dei fatti rappresentati se la controparte non ne disconosce la conformità ai fatti (art. 2712 c.c.)
- Non accedere ad account, telefono o computer del coniuge senza il suo consenso e non intercettare comunicazioniCondotte di questo tipo possono avere rilievo penale (ad es. artt. 615-ter e 616 c.p.) e compromettere la tua posizione
- Salva i contenuti in modo completo: conversazione integrale, data e ora, mittente e destinatarioPer garantire l'autenticità valuta con un professionista un verbale di constatazione o una perizia informatica
- Valuta la reale portata dei fatti: una frequentazione online non integra automaticamente una violazione dei doveri coniugaliLa rilevanza dipende dal contenuto, dal contesto e dall'effetto sulla vita coniugale
- Considera gli effetti dell'addebitoL'assegno di mantenimento spetta al coniuge cui non è addebitabile la separazione, se privo di adeguati redditi propri (art. 156 c.c.); a chi è addebitata la separazione resta fermo il diritto agli alimenti (art. 156, terzo comma) e, nella successione, spetta soltanto un assegno vitalizio se al momento dell'apertura godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto (art. 548 c.c.); l'addebito non incide sul mantenimento dei figli
- Ricorda che l'addebito si chiede nel giudizio di separazione giudiziale e non rientra nella separazione consensuale
- Proteggi i figli: non coinvolgerli e non esporli ai contenuti della vicendaIl loro interesse è il criterio guida delle decisioni che li riguardano (art. 337-ter c.c.)
- Prima di depositare o produrre qualunque documento, fallo valutare da un avvocato